Agevolazioni per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione

Definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 168 del 20-07-2022) il decreto 6 maggio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante gli “Interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione”.

Tale decreto, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del “Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati”, istituito dall’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Dette risorse, vengono ripartite per il perseguimento di interventi sul territorio nazionale, volti a:

a) sostenere ed incrementare l’offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici;

b) migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle regioni di riferimento, nonché dei prodotti ad indicazione geografica e biologici.

Il suddetto decreto stabilisce, altresì, che le risorse da assegnare nel quadro dell’applicazione dello stesso, ammontano – salvo ulteriori integrazioni – ad 1 milione di euro per l’annualità 2022, a valere sulle disponibilità del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati.

Soggetti ammissibili – 

L’articolo 2 del decreto in esame, indica analiticamente i soggetti che sono ammessi a presentare istanza di agevolazione per le attività interessate dalle misure in questione.

Si tratta dei seguenti soggetti:

a) imprese di ristorazione con somministrazione di pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;

b) imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con attività di somministrazione pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;

c) pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con attività di somministrazione.

È, altresì, previsto che, le imprese di cui alle lett. a) e b) sopra elencate, possano presentare istanza di agevolazione direttamente o conferire mandato ad associazioni di cuochi e ristoratori costituite secondo la legge.

I requisiti – 

Per quanto concerne l’ammissione al beneficio in questione, il decreto in

commento precisa quali sono i requisiti che, i sopra elencati soggetti, devono possedere alla data di presentazione della domanda. Essi, infatti, devono:

somministrare prodotti alimentari tipici provenienti dalla regione dov’è ubicato l’esercizio o, in caso di necessità, da regioni limitrofe, nonché di prodotti ad indicazione geografica e biologici;

promuovere la conoscenza da parte dei consumatori della storia e della cultura enogastronomica di ciascuna regione e provincia autonoma, di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali.

Si stabilisce, inoltre, che alla data di presentazione della domanda, l’utilizzo di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici, dev’essere adeguatamente pubblicizzato nell’ambito dell’offerta commerciale di ciascun esercizio pubblico o commerciale di somministrazione, in modo da favorire la conoscenza dei consumatori dei prodotti alimentari tipici di ciascuna regione italiana.

La ripartizione del Fondo – 

Il “Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati” è stato, appunto, istituito al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione. Esso è ripartito su base regionale, assegnando a ciascun territorio regionale una percentuale dello stesso in base ai seguenti criteri:

il numero di produzioni alimentari tipiche; il numero di denominazioni protette.

Nell’assegnazione delle risorse ai territori, si attribuisce pari rilevanza ai due criteri.

Il decreto dispone che, l’ammontare individuato per ciascun territorio regionale, sarà ripartito in parti uguali tra i soggetti di ciascun territorio che hanno presentato domanda e che sono stati ritenuti ammissibili, nonché in possesso dei requisiti previsti.

Modalità attuative – 

Le disposizioni contenute nel decreto in esame, saranno attuate con un Provvedimento del “Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dell’ippica” – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – il quale dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto.

Nello specifico, il sopra citato Provvedimento attuativo, dovrà individuare (una volta svoltasi la ricognizione del numero delle menzionate produzioni e denominazioni) il metodo applicativo di ripartizione del Fondo in attuazione di quanto esposto in precedenza, nonché procedere all’individuazione dell’ammontare assegnato a ciascun territorio regionale.

Dovrà, inoltre, definire le modalità procedurali di richiesta del beneficio e stabilire quelle di verifica dei requisiti di ammissibilità elencati in precedenza.

 

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Autore: Pietro Mosella

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