CFP per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina

L’articolo 18 del DL Aiuti n.50/2022, convertito con modifiche in legge n. 91/2022, ha istituito un Fondo per il 2022, con una dotazione di 130 milioni di euro, per far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Soggetti beneficiari – 

I contributi sono destinati alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

negli ultimi due anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

  • nel corso del I° trimestre 2022 hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 l’incremento va valutato rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • nel corso del I° trimestre 2022 hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Ripartizione risorse – 

Le risorse del fondo saranno ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi al I° trimestre 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così determinata:

  • 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento dei due punti precedenti è quello relativo all’anno 2021. Il contributo massimo per singola impresa non può superare i 400.000 euro.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria, pari a 130 milioni di euro, non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il MISE provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributopage1image7967232 page1image7965312

I contributi sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea

2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina».

La definizione delle modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande è demandato ad un decreto MISE.

Il CFP in esame non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 29 del Dl Aiuti che prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (di cui all’articolo 2 primo comma del D.L. n. 251/1981) possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto.

 

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Autore: Serena Pastore

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