Il credito d’imposta R&S nel Mezzogiorno

Autore: Fabiano De Leonardis


Il fronte della ricerca e sviluppo nel 2022 vede ancora presente la misura rafforzata del correlato beneficio fiscale per le regioni del Mezzogiorno, introdotto originariamente con l’allora Decreto Rilancio; la finalità della misura era di supportare le aziende a fronte dell’emergenza pandemica del Covid-19, andando ad incentivare più efficacemente, in tale ambito territoriale, l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S.


Nel dettaglio, l’art. 244 del DL n. 34/2020 aveva incrementato, per il periodo d’imposta 2020, la misura del credito per investimenti in attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive localizzate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni del Mezzogiorno); Lazio, Marche e Umbria (regioni del centro-Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017).


A seguire, la L. n. 178/2020 art. 1, commi 185-187, proroga fino al 2022 il credito d’imposta R&S potenziato limitando tuttavia l’ambito territoriale alle sole regioni del Mezzogiorno ed escludendo, per i periodi d’imposta 2021 e 2022, la maggiorazione a favore delle regioni sismi del centro-Italia. Il credito R&S per il Mezzogiorno segue le disposizioni del credito d’imposta previsto a livello nazionale per le attività di ricerca e sviluppo di cui alla Legge 160/ 2019.


Per quanto concerne i costi ammissibili, questi devono riguardare le seguenti voci di spesa: personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti); strumentazioni e attrezzature; costi relativi a immobili e terreni; costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti; spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).


Il Credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile.


Per completezza si ricorda altresì che, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare una relazione tecnica asseverata (onere introdotto con la Legge di bilancio 2021) che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

 

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Le attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive localizzate nelle regioni del

Mezzogiorno dunque godono, per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022, delle seguenti aliquote maggiorate: 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese.


Il credito R&S nel Mezzogiorno presenta una duplice natura che si dipana tra aiuto di stato e misura di carattere generale. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica, a titolo di Aiuto di Stato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; la quota di credito d’imposta rientrante sotto le aliquote nazionali è classificata come misura di carattere generale.


Pertanto se un’impresa svolge attività di R&S nelle regioni del Mezzogiorno, durante gli anni 2021 – 2022 usufruirà di un’aliquota complessiva pari al 45% di cui il 20% verrà considerato come misura di carattere generale ed il restante 25% risulterà come Aiuto di stato (nelle regioni sismi centro-Italia la maggiorazione è limitata al 2020).


Infine, la Circolare Ade 13/E/2021 del 1° marzo 2021 ha istituito i relativi codici tributo da utilizzare per portare in compensazione, mediante modello F24, i crediti d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. In particolare, trattasi del codice tributo 6938 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”, codice tributo 6939 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”, codice tributo 6940 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

 

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