Ambito oggettivo del credito 4.0: solo il MISE può esprimersi

24 Aprile, 2021

 

Autore: Mattia Gigliotti

 

Con la risposta n. 286 l’Agenzia ribadisce un principio che abbiamo già avuto modo di sottolineare più volte, ossia che l’unico organo deputato ad esprimersi con riferimento all’ambito oggettivo risulta essere il Mise, che deve essere interrogato direttamente.

 

In questo caso l’Agenzia ha inviato l’interpello al Mise per acquisire il suo parere, visto che l’istanza è pervenuta prima dell’emissione della circolare n. 31/2020, con la quale è stato chiarito che sono inammissibili gli interpelli con oggetto esclusivo la riconducibilità di una determinata attività/investimento nell’ambito applicativo di una disciplina agevolativa, in quanto la relativa istruttoria coinvolge competenze tecniche, che nulla hanno a che fare con la materia fiscale e che sono proprie di altre amministrazioni, alle quali il contribuente può, in autonomia, fare espressa richiesta di parere tecnico.

 

In particolare, l’istante, operante nel settore della grande distribuzione organizzata, ha effettuato nel 2020 investimenti in ottica di trasformazione in chiave 4.0, acquistando delle casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante da installare presso i punti di vendita e interconnettere attraverso la rete informativa interna per lo scambio di informazioni con la direzione generale.

 

L’istante descrive dettagliatamente le caratteristiche e i vantaggi in termini di sicurezza e di tempo dei nuovi dispositivi. Le casseforti consentono, in sintesi, di monitorare, per ogni punto vendita, i contanti e i tagli di moneta disponibili, i movimenti di cassa e di operare in back office.

 

Riguardo all’interconnessione, il reparto Finanza e il reparto IT presso la direzione centrale della società hanno accesso a un portale che permette in tempo reale di avere, in remoto, informazioni dettagliate dei movimenti e delle situazioni riguardanti tutte le casseforti installate nei diversi negozi.

 

Il software del portale, gestibile via web, consente di effettuare il monitoraggio del contante all’interno di ogni punto vendita provvisto di cassaforte automatica. I dispositivi notificano, inoltre, al portale ogni operazione che sarà contestualmente inventariata.

 

Terminata la descrizione, la società chiede se le “casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante” rientrino nel credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, introdotto dalla legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), che ha preso il posto dell’iper-ammortamento, ritenendo che gli investimenti effettuati rientrino nelle ipotesi del secondo gruppo dell’allegato A, “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, e, in particolare, che siano riconducibili alla voce “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”.

 

Il Mise, dopo essere stato interpellato dall’Agenzia, risponde che in questo caso ritiene necessario scindere la componente materiale e quella immateriale, cosa che non è stata fatta dall’istante. Per quanto riguarda la componente materiale, il Ministero «ritiene che le descritte casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante possano rientrare tra i beni strumentali (nuovi) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione di beni e/o servizi secondo il modello “Industria 4.0”. Tuttavia, ai fini della classificazione nell’ambito dell’allegato A, (…) in ragione della loro funzione nello specifico processo, le “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante” in questione devono essere più correttamente ricomprese tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A, concernente “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo- elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino”. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa (a seconda dei casi, iper ammortamento o credito d’imposta) dovranno essere soddisfatte le 5 + 2 di 3 caratteristiche tecnologiche». Per quanto riguarda la com ponente im m ateriale, la s tes s a viene qualificata «com e software di sistem a (e, quindi, non di tipo “embedded”)», con la conseguenza che «il software descritto possa essere classificato nell’ambito dell’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016 e, in particolare, presentando funzionalità destinate a supportare aree operative e di processo, possa essere ricondotto alla voce punto elenco 9 di detto allegato B, concernente “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi”. In tal caso, pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, sarà sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecnologica dell’interconnessione».

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