Bonus R&S anche per un prototipo che configura attività di “sviluppo sperimentale”

26 Aprile, 2021

Autore: Pietro Mosella

 

L’attività riguardante la creazione di un prototipo funzionante di macchinario taglio laser 3D innovativo, svolta da una società residente costituita dalla controllante estera, è ammessa al credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) che include anche le spese sostenute per i consulenti esterni e per l’acquisto dei materiali necessari per la realizzazione di detto prototipo.


È quanto emerge dalla Risposta n. 280 del 21 aprile 2021, con la quale le Entrate hanno fornito chiarimenti in ordine al bonus in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di R&S.


Il quesito– La società istante Alfa si è rivolta al Fisco chiedendo un parere in merito all’applicazione dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto un credito d’imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di R&S. L’istante, controllata dalla società estera Beta, svolge sia un’attività di supporto finanziario, gestionale ed amministrativo alle società del Gruppo, sia lo sviluppo al servizio del Gruppo di un centro di ricerca in Italia ed esercita l’attività di fabbricazione di robot industriali per usi molteplici. Essa ha sostenuto spese di R&S nell’esercizio 2018 e 2019 e, a completamento, anche nell’esercizio 2020, anno nel quale si è concluso il progetto che ha lo scopo di realizzare un prototipo funzionante di macchinario taglio laser 3D innovativo, ovvero molto diverso tecnicamente dalla concorrenza e con performance attese molto superiori.


Nel quesito è, altresì, precisato che l’istante non ha ancora utilizzato in compensazione il bonus R&S maturato nel 2018 e nel 2019, inclusa la parte relativa ai propri dipendenti, riservandosi di integrare – prima dell’utilizzo – le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2018 e 2019.


La società istante, quindi, ha chiesto alle Entrate se, le attività di R&S descritte per il suddetto progetto possano fruire dell’agevolazione del credito d’imposta per R&S (“sviluppo sperimentale”) e se, eventualmente, siano agevolabili le spese sostenute “indirettamente” per le consulenze esterne effettuate dalla società Delta e quelle sostenute per l’acquisto di materiali.


Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, l’Amministrazione Finanziaria ha ricordato, in merito all’ambito oggettivo dell’agevolazione, che il richiamato articolo 3 del D.L. n. 145/2013, istitutivo del credito d’imposta in questione, elenca analiticamente le attività di R&S ammissibili all’agevolazione e, al comma 6, individua gli investimenti ammissibili, connessi allo svolgimento delle attività di R&S agevolabili, definiti anche dall’articolo 4 del decreto del MEF 27 maggio 2015, ossia il decreto attuativo dell’agevolazione.


Si richiama, inoltre, la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 (par. 2.1) con la quale sono stati forniti chiarimenti ai fini dell’individuazione delle attività di ricerca agevolabili, specificando che, eventuali ulteriori indagini riguardanti l’effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali ad una delle attività di R&S ammissibili, comportano accertamenti di natura tecnica, che rientrano nella esclusiva competenza del MISE.

 

In virtù di ciò, le Entrate hanno chiesto un parere al suddetto Ministero circa il quesito posto dall’istante, il quale ha risposto ritenendo che, le attività svolte nel corso del 2018 e 2019, in relazione al progetto prospettato in precedenza, possano considerarsi attività di “sviluppo sperimentale” ammissibili al credito d’imposta, in quanto il prototipo può essere considerato alla stregua di un “prototipo di R&S”, ossia “un modello originale creato appositamente per l’esecuzione del progetto e non disponibile, quindi, come prodotto di serie, né come unità di pre-produzione destinata all’ottenimento di certificazioni tecniche o giuridiche”.

 

In ordine all’ammissibilità delle attività, nel parere si afferma che, le stesse, possono considerarsi eleggibili al credito d’imposta, in quanto rispondenti ai requisiti di “pertinenza e congruità”, le spese del personale interno direttamente impiegato nelle attività di “sviluppo sperimentale” e (con riguardo al periodo d’imposta 2019) anche le spese per materiali e forniture direttamente impiegati nella realizzazione del prototipo.


Quanto alle spese sostenute per i consulenti esterni, il MISE ritiene che, nella fattispecie prospettata, gli stessi possano essere considerati, nell’ottica della disciplina agevolativa, alla stregua di “personale esterno” (vale a dire non avente un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa) e che, tuttavia, contribuisce direttamente alle attività ammissibili svolte internamente dalla società (attività qualificabili cioè come attività “intra-muros“). Detto “personale esterno” – si osserva – può includere, peraltro, sia lavoratori autonomi operanti come consulenti, sia anche lavoratori dipendenti di altre imprese distaccati presso l’impresa impegnata nelle attività di R&S e, quindi, anche tali spese sono ammissibili al credito d’imposta.


Concludendo, in riferimento alle spese sostenute nei confronti della società di consulenza Delta, nel parere si ritiene che possono beneficiare del bonus R&S in ragione della congruità del loro importo rispetto ai costi complessivi, configurandosi come “acquisizione di servizi specialistici a supporto delle attività di R&S svolte internamente dalla società istante”.


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